Bollette pazze, approvato emendamento: penale del 10% a favore dell'utente
“Fratelli d'Italia Trieste è profondamente soddisfatta per l'approvazione all'unanimità dell'emendamento di Fratelli d’Italia, presentato in Commissione nella discussione sulla Legge di bilancio, a prima firma del Senatore Fazzolari, che riprende una storica battaglia del nostro partito. Il testo approvato prevede una penale del 10 per cento a favore dell'utente per i gestori e operatori che forniscono energia elettrica, gas, servizio idrico e servizi telefonici, televisivi e internet nel caso di emissione delle cosiddette <<bollette pazze>>” a dirlo Claudio Giacomelli e Nicole Matteoni, segretario e vice segretario del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Trieste.
“Grazie al lavoro del nostro gruppo parlamentare al Senato e del capogruppo Luca Ciriani, ben conscio della problematica in essere anche grazie al lavoro dello sportello del cittadino di Fratelli d’Italia Trieste di cui si è sempre interessato, si è finalmente giunti a una misura giusta e corretta. In via Rismondo 4 si sono rivolti tanti cittadini, pensionati, commercianti e tante famiglie vessati dai gestori e ora siamo felici di poter dare questa bella notizia - continuano Giacomelli e Matteoni - decisamente una rivoluzione a favore dei consumatori attraverso una sorta di meccanismo di responsabilizzazione dei gestori, che ci auguriamo crei un forte disincentivo ad una pratica troppo diffusa e cioè alla richiesta di importi non dovuti da parte dei gestori di servizi pubblici essenziali"
L’emendamento prevede che in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall’autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente già versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. Il rimborso deve avvenire attraverso storno nelle fatture successive o con versamento entro quindici giorni dall’accertamento.
Inoltre il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
L’emendamento prevede che in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall’autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente già versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. Il rimborso deve avvenire attraverso storno nelle fatture successive o con versamento entro quindici giorni dall’accertamento.
Inoltre il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
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