Codice della strada, i doveri dei ciclisti sulle strade
Oggi vi riassumo l'art. 182 del Codice della Strada, sulla circolazione delle biciclette (o velocipedi).
I ciclisti devono:
🔸 procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a 2;
🔸 fuori dai centri abitati, sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di 10 anni e proceda sulla destra dell’altro;
🔸 avere libero l’uso delle braccia e delle mani;
🔸 reggere il manubrio almeno con una mano;
🔸 essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
🔸 condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni (in tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza);
🔸 transitare sulle piste loro riservate, quando esistono;
🔸 fuori dai centri abitati - da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere - e nelle gallerie, indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 comma 4ter).
I ciclisti NON devono:
❌ trainare veicoli condurre animali e farsi trainare da altro veicolo (salvo i casi previsti dal CdS);
❌ trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. Unica eccezione: conducente maggiorenne per il trasporto di un bambino fino a 8 anni, opportunamente assicurato (art. 68 comma 5).
AGENTE GIANNA