Portale Alloggiati Web, istruzioni per uso dalla Questura
Il T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) all'art. 109 prevede espressamente in capo "ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive” l'obbligo di "comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate”.
Dal 15 maggio scorso è disponibile un ulteriore modulo di abilitazione Web Alloggiati, riservato ai soggetti che intendono locare per periodi inferiori ai 30 giorni (suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 C.C.), e che non svolgono attività in forma imprenditoriale.
Il Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato è l’unico sistema previsto per la comunicazione dei dati delle persone alloggiate presso strutture ricettive e parificate, entro 24 ore successive dal loro arrivo e, comunque, all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Per ottenere le credenziali di accesso al Portale occorre inviare un’istanza, corredata da quanto specificatamente richiesto, esclusivamente in formato PDF, utilizzando i moduli allegati, all’indirizzo: gab.quest.ts@pecps.poliziadistato.it,
Una volta ottenute le credenziali per accedere al Servizio Alloggiati Web, che saranno inviate via e-mail all’indirizzo indicato sul modulo di adesione, basterà collegarsi al sito internet: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it e seguire le istruzioni riportate sui manuali presenti nella Sezione Supporto Tecnico del Portale.
E’ importante che i dati delle persone alloggiate siano trasmessi alla Questura esclusivamente quando è presente l’avviso di sospensione del servizio nella sezione “news” del Portale Alloggiati. Non verranno prese in considerazione le schedine non inserite per problemi riferibili ai computers della struttura ricettiva.
La sanzione penale prevista per la violazione dell’art. 109 T.U.L.P.S. è indicata nell’art. 17 dello stesso Testo Unico: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00.
Non rientrano nell’obbligo previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S., le cessioni di un immobile o parte di esso - indipendentemente dalla durata - che avvengono a titolo di liberalita’ o sulla base di rapporti di carattere gratuito (es. comodato d’uso, ospitalita’) per le quali deve essere trasmessa alla Questura la modulistica prevista per le “cessioni fabbricato”.