Referendum, Corecom Fvg. Scattano le regole della par condicio

Referendum, Corecom Fvg. Scattano le regole della par condicio

Il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), in una nota, informa che da giovedì 12 febbraio è entrata in vigore la delibera che detta le regole per la par condicio relativamente al referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026. "Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento - specifica il Corecom -, le emittenti radiofoniche e televisive locali intenzionate a trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (mag), devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto e contestualmente devono inviare al Corecom l'apposito modello mag/1/rn a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo corecom@certregione.fvg.it". "A seguito della pubblicazione dell'elenco delle emittenti che hanno dato la loro disponibilità - si legge nella nota -, i soggetti politici referendari che abbiano reso la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3, della delibera comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti locali e al Corecom le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale, i relativi recapiti e la durata dei messaggi; a tale fine, può essere utilizzato il modello mag/3/rn reso disponibile nel sito dell'Agcom oppure nella sezione del sito del Corecom Fvg dedicata alla par condicio".

Per quanto riguarda i messaggi politici autogestiti a pagamento (map), il Corecom fa sapere che "le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; si ricorda che la prima messa in onda dell'avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione di tali messaggi. In merito ai messaggi politici referendari su quotidiani e
periodici, gli editori che intendano diffonderli sono tenuti a darne notizia attraverso un apposito comunicato, redatto nelle modalità indicate nella delibera Agcom". Il Comitato regionale ricorda inoltre a tal proposito, che "la pubblicazione del suddetto comunicato costituisce condizione per la diffusione dei messaggi. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato e salvo quanto previsto nel regolamento per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo. Si rammenta che i programmi di comunicazione politica dedicati alle elezioni referendarie devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di
cui all'articolo 2 favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario".

"Per quanto riguarda i programmi di informazione - continua la nota -, quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto di ciascun referendum deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario, secondo quanto previsto della legge 28 del 22 febbraio 2000(art. 11-quater), e dal Codice di autoregolamentazione; come di consueto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum". "In materia di sondaggi, nei quindici giorni precedenti la data
del voto è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum o comunque relativi al quesito referendario. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato. Per quanto riguarda il divieto di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni - conclude il Corecom -, l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di definire l'ambito della sanzione, ha circoscritto, come già avvenuto per il referendum dello scorso anno, l'intervento ripristinatorio mediante rimozione alle sole attività di comunicazione istituzionale che riguardino, direttamente o indirettamente, le tematiche connesse al quesito referendario".