Pesca sportiva/ricreativa: riviste le zone dove svolgerla a Trieste

La nuova Ordinanza disciplina l’attività di pesca ricreativa nel porto di Trieste e nei porti/approdi minori del Circondario marittimo, revisionando la precedente Ordinanza del 2010; entrerà in vigore dal prossimo 15 febbraio, quando sarà completata l’installazione sulle banchine dell’apposita cartellonistica trilingue.

 

Dal 2010 ad oggi, infatti, il porto di Trieste ha subito un forte sviluppo e ciò ha comportato la necessità che alcune aree venissero sottratte alla possibilità di svolgimento di attività di natura ricreativa, per motivi di sicurezza della navigazione e per garantire il regolare svolgimento delle attività portuali, in particolare per rispondere alle esigenze di security (contrasto al terrorismo).

 

Il porto di Trieste ha la particolarità di essere molto esteso sul territorio e di ricomprendere anche una parte della costa di Muggia. In ragione dell’art. 79 del Codice della navigazione, il Comandante del Porto può autorizzare lo svolgimento della pesca all’interno del porto stesso ed, in tal senso, si colloca questa Ordinanza che individua le zone, all’interno del Porto, in cui è possibile esercitare la pesca sportiva a seguito di autorizzazione da richiedere presso l’ufficio pesca della Capitaneria di porto e di validità di un anno solare.

 

Con questa Ordinanza sono state dunque riviste le aree in cui è possibile svolgere questa attività: in linea generale è avvenuto un ridimensionamento nell’area portuale sita nel comune di Trieste, a fronte di un ampliamento sul versante di Muggia. Sempre a Muggia ricordiamo che da punta Ronco non si rientra più nell’ambito del porto di Trieste e, pertanto, non c’è la necessità di richiedere l’autorizzazione per la pesca ricreativa; così anche a Trieste lungo la costa dopo Porto Vecchio, quindi in zona Barcola.

 

Si ricorda che questa Ordinanza disciplina esclusivamente la pesca sportiva/ricreativa da terra all’interno dei porti di competenza di questa Capitaneria; pertanto la pesca sportiva subacquea e la pesca da unità da diporto in tutte le acque portuali rimangono vietate, senza possibilità di deroga.

 

La sanzione prevista è quella indicata dal D.Lgs 4/2012, art. 11 comma 10 e va da 1000 a 3000 euro, con la sanzione accessoria della confisca di attrezzi e pescato. Chi venisse trovato a pescare nelle aree consentite, ma senza l’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria, verrà sanzionato ai sensi dell’art. 1168 del codice della navigazione.